TITOLO III – INCARICHI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
TITOLO III – INCARICHI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 8861Articolo 14 – Conferimento degli incarichi dirigenziali
Articolo 14 – Conferimento degli incarichi dirigenziali1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della regolazione vigente in materia, il ruolo di responsabilità delle unità organizzative di primo livello è conferito dal Direttore generale, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia a personale di qualifica dirigenziale, d’intesa con il Magnifico Rettore.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture.
3. Gli incarichi possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, e previa deliberazione del Coniglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento, a soggetti, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
Articolo 15 – Conferimento degli incarichi non dirigenziali
Articolo 15 – Conferimento degli incarichi non dirigenziali1. L’Ateneo riconosce un sistema di incarichi organizzativi articolato su tre livelli corrispondenti a quelli previsti per le unità organizzative. Gli incarichi sono attribuiti al responsabile di una unità organizzativa.
2. L’organizzazione del lavoro può includere incarichi formalmente riconosciuti che non prevedono la responsabilità di unità organizzative.
3. Il conferimento degli incarichi di cui al co. 1 deve essere coerente con i gradi di autonomia e responsabilità riconosciuti all’unità organizzativa di cui trattasi. I responsabili appartenenti a una categoria di livello inferiore non possono coordinare quelli appartenenti a categorie di livello superiore.
4. Gli incarichi sono attribuiti con atto formale secondo i criteri definiti dal Sistema degli Incarichi di Ateneo.
5. Gli incarichi sono temporanei, rinnovabili e possono essere attribuiti per un periodo di norma almeno biennale. Possono essere revocati o modificati in ragione di cambiamenti organizzativi, criteri di rotazione per mobilità programmata, sviluppo professionale o altre valutazioni del dirigente o di altri responsabili apicali, espresse con atto formale motivato, nel rispetto della professionalità del personale titolare dell’incarico.
6. Tutti gli incarichi di responsabilità formalmente riconosciuti al personale tecnico amministrativo o dirigente, gravanti sul fondo per il trattamento accessorio disciplinato dal CCNL in vigore, vengono attributi a mezzo di decreto del Direttore generale, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, secondo quanto previsto dal Sistema degli incarichi di Ateneo.
7. Quando vi è temporanea vacanza, assenza prolungata o impedimento di un responsabile, le funzioni di direzione di un’unità organizzativa possono essere affidate, nel caso le circostanze lo richiedano, con apposito incarico ad interim, ad altro responsabile. In caso contrario, vengono automaticamente ricondotte alle responsabilità del superiore gerarchico.
8. Gli incarichi sono remunerati secondo la vigente disciplina del Sistema degli incarichi e della contrattazione collettiva integrativa.
9. Di regola non danno luogo a incarichi formalmente riconosciuti le modalità di lavoro (quali ad esempio gruppi lavoro, gruppi di studio, etc.) finalizzate ad ottenere un pieno utilizzo di risorse a disposizione per un periodo di tempo determinato, alla cooperazione nella gestione di processi trasversali, al coordinamento di competenze specialistiche, allo svolgimento di attività innovative, allo studio di questioni di natura trasversale, alla collaborazione tra unità organizzative diverse.
10. Tali modalità di lavoro possono dare luogo a incarichi formalmente riconosciuti solo nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a. prevedano la creazione di unità organizzative temporanee legate al raggiungimento di obiettivi specifici di natura strategica o trasversale;
b. prevedano l’attribuzione di ulteriori responsabilità aggiuntive rispetto a quelle proprie;
c. siano formalizzate con provvedimento del Direttore generale.
11. E’ possibile attribuire mansioni superiori nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, avendo sempre presente l’eccezionalità dell’istituto.
Articolo 16 – Rotazione degli incarichi
Articolo 16 – Rotazione degli incarichi1. L’Ateneo realizza con adeguati criteri la rotazione degli incarichi del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità fungibili, operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.
2. Per il personale dirigenziale operante nelle aree a più elevato rischio corruttivo la durata dell’incarico è fissata al limite minimo legale; alla scadenza dell’incarico, di norma, la responsabilità dell’ufficio o del servizio è affidata ad altro soggetto, a prescindere dalla valutazione riportata dal soggetto uscente.
3. Per il personale non dirigenziale la durata di permanenza del settore è fissata, tenuto conto delle esigenze organizzative, per un tempo preferibilmente non superiore a cinque anni.
4. La rotazione degli incarichi deve, in ogni caso, essere accompagnata da strumenti e accorgimenti che assicurino continuità all’azione amministrativa.