Articolo 14 – Conferimento degli incarichi dirigenziali
Articolo 14 – Conferimento degli incarichi dirigenziali1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della regolazione vigente in materia, il ruolo di responsabilità delle unità organizzative di primo livello è conferito dal Direttore generale, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia a personale di qualifica dirigenziale, d’intesa con il Magnifico Rettore.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture.
3. Gli incarichi possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, e previa deliberazione del Coniglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento, a soggetti, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.