Articolo 16 – Rotazione degli incarichi

Articolo 16 – Rotazione degli incarichi

1.   L’Ateneo realizza con adeguati criteri la rotazione degli incarichi del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità fungibili, operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

2.   Per il personale dirigenziale operante nelle aree a più elevato rischio corruttivo la durata dell’incarico è fissata al limite minimo legale; alla scadenza dell’incarico, di norma, la responsabilità dell’ufficio o del servizio è affidata ad altro soggetto, a prescindere dalla valutazione riportata dal soggetto uscente.

3.   Per il personale non dirigenziale la durata di permanenza del settore è fissata, tenuto conto delle esigenze organizzative, per un tempo preferibilmente non superiore a cinque anni.

4.   La rotazione degli incarichi deve, in ogni caso, essere accompagnata da strumenti e accorgimenti che assicurino continuità all’azione amministrativa.

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