TITOLO IV – FUNZIONI DIRETTIVE E PREROGATIVE ORGANIZZATIVE

TITOLO IV – FUNZIONI DIRETTIVE E PREROGATIVE ORGANIZZATIVE 8861

Articolo 17 - Direttore generale

Articolo 17 - Direttore generale

1.   Il Direttore generale, in coerenza con i principi generali in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e con lo Statuto di Ateneo, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e del personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo.

2.   Il Direttore generale assume la responsabilità della funzione di gestione in linea con la programmazione delle risorse e gli indirizzi strategici dell’Ateneo, propone e attua gli assetti macro organizzativi dei servizi amministrativi e tecnici, garantendo le forme di partecipazione sindacale previste dalle norme.

3.   Il Direttore generale in particolare:

a. dirige e coordina i dirigenti di Ateneo garantendo l’integrazione e la collaborazione tra le unità di primo livello dell’Amministrazione Centrale e tra queste ed i Dipartimenti, per il raggiungimento degli obiettivi e il presidio dei servizi amministrativi e tecnici;

b. coordina tutti i servizi amministrativi e tecnici di Ateneo, coadiuvato dai dirigenti e dai responsabili di struttura, definendo regole e standard comuni per organizzarne in modo omogeneo e coerente il funzionamento;

c. garantisce la compatibilità tra le risorse a disposizione e il riconoscimento degli incarichi al personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo;

d. conferisce al personale gli incarichi di responsabilità, sentiti il Dirigente o il Direttore di Dipartimento;

e. valuta i risultati raggiunti;

f. dispone, su proposta del Direttore, dell’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici dei dipartimenti.

4.   Il Direttore generale svolge le proprie funzioni in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti delle Aree dell’Amministrazione Centrale.

5.   In caso di inerzia o ritardo, il Direttore Generale può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile competente deve adottare gli atti o comunque concludere il procedimento. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il Direttore generale, può avocare a sé gli atti.

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Articolo 18 - Dirigenti

Articolo 18 - Dirigenti

1.   I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti e in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli, coadiuvano gli organi accademici ed il Direttore generale nella definizione dei programmi e dei piani di attività, nonché nella verifica della loro attuazione.

2.   I dirigenti operano con criteri di imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nonché di trasparenza ed economicità degli atti e dei procedimenti nei relativi settori di attività; sono responsabili dell'efficienza nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro attribuite. Improntano la propria attività alle regole della comunicazione pubblica.

3.   I dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica:

a. curano l’attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, alla cui individuazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte;

b. svolgono i compiti a essi attribuiti dal provvedimento di assegnazione dell’incarico dirigenziale;

c. definiscono regole e impartiscono direttive a tutto il personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo negli ambiti tecnici di propria competenza;

d. definiscono la programmazione, la pianificazione delle attività e formulano i fabbisogni delle risorse agli organi di Ateneo attraverso i competenti uffici dell’Amministrazione Centrale;

e. collaborano con il Direttore generale per determinare le scelte organizzative, supportati dai responsabili delle unità di secondo e terzo livello;

f. definiscono l’organizzazione del lavoro e propongono le articolazioni interne delle proprie aree, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle norme contenute nel presente regolamento e degli indirizzi del Direttore generale;

g. assegnano gli obiettivi al personale della struttura non titolare di incarichi e propongono al Direttore Generale gli obiettivi da assegnare al personale titolare di incarichi;

h. valutano il personale della struttura non titolare di incarichi e propongono al Direttore Generale la valutazione del personale titolare di incarichi;

4.      I dirigenti sono responsabili dei processi di gestione e sviluppo professionale delle persone loro assegnate, dei processi di comunicazione delle informazioni all’interno delle unità organizzative di cui sono a capo, che attuano in collaborazione con i responsabili di secondo e terzo livello.

5.   I dirigenti inoltre, in particolare:

a.    assumono, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di propria competenza dichiarativi della volontà di contrattare, comportanti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, per quanto concerne i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali, d’importo superiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia, nonché stipulano i relativi contratti;

b.    assumono i provvedimenti di propria competenza d’importo inferiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia;

c.     sovrintendono ed esercitano poteri di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili delle unità organizzative sotto-ordinate, con potere sostitutivo in caso di inerzia, ritardo o inosservanza delle direttive;

d.    esprimono parere sul conferimento degli incarichi;

e.    assumono tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità

f.      propongono al Direttore Generale gli orari di apertura al pubblico;

g.    sono personalmente responsabili, in quanto sub-consegnatari, dei beni mobili e degli spazi all’interno dei beni immobili in uso all’Università ed a loro affidati;

h.    curano la pubblicazione di tutti gli atti, notizie ed informazioni per cui essa è prescritta sul sito web di Ateneo, sulla base di norme generali, regolamenti o direttive interni.

 

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Articolo 19 – Direttore di Dipartimento

Articolo 19 – Direttore di Dipartimento

1.I Direttori di Dipartimento sono responsabili della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del dipartimento in conformità a quanto previsto dai regolamenti di Ateneo. Hanno il potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e di stipula di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali nei limiti delle competenze assegnate al dipartimento dalla legge, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo.

2.Il Direttore di dipartimento, in base alle deliberazioni del Consiglio di dipartimento, definisce la programmazione, la pianificazione delle attività e dei servizi amministrativi e tecnici, e, in coerenza con quanto previsto dall’art. 26 comma 2 dello Statuto di Ateneo, formula proposte in ordine ai fabbisogni di risorse del proprio dipartimento e li propone agli Organi di Ateneo avvalendosi del supporto tecnico degli uffici dell’Amministrazione centrale.

3.Il Direttore di dipartimento svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento del personale amministrativo e tecnico assegnato, avvalendosi anche del contributo dei responsabili delle unità organizzative coinvolte.

4.Il Direttore di dipartimento, nell’ambito delle funzioni gestionali attribuitegli dallo Statuto di Ateneo, svolge le seguenti attività relative all’organizzazione del lavoro e dei servizi amministrativi e tecnici:

a. assicura la ripartizione delle attività, l’assegnazione dei connessi compiti e le modalità di impiego dei propri collaboratori con riguardo al perseguimento degli obiettivi e alle priorità proprie del dipartimento e vigila sulla più ampia correttezza nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, avvalendosi dei rispettivi responsabili delle unità organizzative dipartimentali;

b. definisce i livelli minimi delle attività e dei servizi amministrativi e tecnici, sentiti i responsabili delle unità organizzative coinvolte, affinché siano in linea con le esigenze della propria utenza;

c.  propone gli orari di apertura al pubblico;

d. propone l’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici del proprio dipartimento avvalendosi del supporto tecnico dei competenti uffici dell’Amministrazione Centrale, secondo le norme del presente regolamento e gli indirizzi del Direttore generale, tenendo conto delle esigenze espresse dal consiglio di dipartimento e dalla propria utenza. Le relative determinazioni sono adottate con atto del Direttore generale;

e. formula parere sugli incarichi da conferire al personale;

f. propone al Direttore generale gli obiettivi da assegnare e la valutazione dei responsabili dei servizi in cui si articola il Dipartimento;

g. valida le valutazioni del personale assegnato ai servizi, proposte dai relativi responsabili;

h. assume tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità;

i. adotta gli atti di gestione del personale non attribuiti al responsabile di (ins: secondo? e) terzo livello, ai Dirigenti dell’Amministrazione centrale o al Direttore Generale;

l. è personalmente responsabile dei beni mobili e degli spazi all’interno dei beni immobili in uso al Dipartimento e consegnatigli.

5.Il Direttore di dipartimento esercita le attività gestionali attenendosi, con riferimento agli aspetti tecnico procedurali, alle indicazioni e specifiche definite e formalizzate dal Direttore generale, dai dirigenti e dai responsabili dei servizi amministrativi e tecnici delle unità organizzative, oltre che contenute in apposite norme emanate dalle istituzioni competenti.

 

 

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Articolo 20 - I responsabili delle unità organizzative di secondo livello

Articolo 20 - I responsabili delle unità organizzative di secondo livello

1.Programmano, organizzano e gestiscono nella loro globalità le attività nell’ambito della struttura, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal Direttore dell’unità organizzativa di primo livello, coordinando le attività delle unità di terzo livello in cui sono articolate

2.Elaborano le proposte di budget della struttura e partecipano al processo di definizione degli obiettivi della struttura

3.Sovrintendono ed esercitano poteri di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili delle unità di terzo livello, con potere sostitutivo in caso di inerzia, assenza, impedimento, ritardo o inosservanza delle direttive

4.Adottano gli atti ed i provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate, qualora previsto del sistema degli incarichi ed in ogni caso entro i limiti di spesa ivi indicati, e rendicontano sulle attività, con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

5.Esprimono parere sugli incarichi da conferire al personale

6.Propongono gli obiettivi da assegnare al personale della struttura

7.Propongono la valutazione dei responsabili delle strutture sotto ordinate

8.Validano le valutazioni del personale assegnato alle strutture di livello inferiore, proposte dai relativi responsabili

9.Propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, e segnalano al superiore le eventuali eccedenze di personale

10.Assumono tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità

11.Propongono gli orari di apertura al pubblico per gli uffici di propria competenza

12.Sono responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura

13.Sono personalmente responsabili dei beni mobili e degli spazi all’interno dei beni immobili in uso all’Università ed a loro consegnati.

14.Sono responsabili della gestione degli archivi correnti e del deposito degli atti di competenza

15.Curano la pubblicazione di tutti gli atti, notizie ed informazioni per cui essa è prescritta sul sito web di Ateneo, sulla base di norme generali, regolamenti o direttive interni.

 
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Articolo 21 - I responsabili delle unità organizzative di terzo livello

Articolo 21 - I responsabili delle unità organizzative di terzo livello

1.      Programmano, organizzano e gestiscono nella loro globalità le attività nell’ambito dell’ufficio, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal responsabile della u.o. di secondo livello, dal dirigente o dal Direttore del Dipartimento.

2.      Contribuiscono all’elaborazione delle proposte di budget della struttura e partecipano al processo di definizione degli obiettivi della propria unità organizzativa.

3.      Adottano gli atti ed i provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate, qualora previsto del sistema degli incarichi ed in ogni caso entro i limiti di spesa ivi indicati, e rendicontano sulle attività, con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

4.      Predispongono gli atti ed i provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate, da sottoporre al Direttore del Dipartimento, al Responsabile del Settore, al dirigente o al Direttore generale e rendicontano sulle attività, con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

5.      Provvedono alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità ai collaboratori ed al controllo sulla loro attività.

6.      Fatti salvi gli atti ed i provvedimenti di competenza di altri organi dell’Ateneo e dei responsabili sovra ordinati, gestiscono il personale assegnato, con particolare riferimento all’orario di lavoro.

7.      Propongono al Responsabile della struttura sovraordinata la valutazione del personale assegnato.

8.      Propongono le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità.

9.      Sono responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura.

10.   Sono responsabili della gestione degli archivi correnti e del deposito degli atti di competenza.

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Articolo 22 - I responsabili delle unità di staff

Articolo 22 - I responsabili delle unità di staff

1.      I responsabili delle unità di staff hanno le competenze attribuite in ragione del livello assegnato alla rispettiva unità organizzativa.

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Articolo 23 – Deleghe

Articolo 23 – Deleghe

1.  I Dirigenti ed i Direttori di Dipartimento, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, alcune delle seguenti funzioni relative a:

a. l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, con i relativi atti e provvedimenti amministrativi e l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate

b. direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia

c.gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti, salvo quanto regolato negli articoli precedenti;

2.Per quanto concerne la funzione di gestione del personale, sono di competenza esclusiva, e pertanto non delegabili, le funzioni di valutazione della prestazione del personale assegnato.

3.Possono essere disposte deleghe generali relativamente a provvedimenti amministrativi “vincolati”, per snellire e velocizzare le procedure; in caso, invece, di provvedimenti amministrativi di natura “discrezionale” l’eventuale delega dovrà essere specifica.

4.La delega non esime il delegante da responsabilità, in quanto questi resta titolare delle funzioni delegate in relazione al controllo dell’esercizio della delega conferita, essendo comunque tenuto, attraverso atti di controllo ed indirizzo, all’accertamento della conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale e gli obiettivi da conseguire.

5.L’esercizio della delega prevede l’espressa accettazione del soggetto delegato. 

 

 

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Articolo 24 – Deleghe di firma

Articolo 24 – Deleghe di firma

 

1.      La delega di firma comporta l’autorizzazione da parte del responsabile di una struttura di apporre la firma in calce ad un atto/provvedimento, restando il delegante unico responsabile dell’atto. 

2.      La delega di firma può essere conferita, per esigenze di speditezza amministrativa, sempre per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato.

 

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