Articolo 17 - Direttore generale
Articolo 17 - Direttore generale1. Il Direttore generale, in coerenza con i principi generali in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e con lo Statuto di Ateneo, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e del personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo.
2. Il Direttore generale assume la responsabilità della funzione di gestione in linea con la programmazione delle risorse e gli indirizzi strategici dell’Ateneo, propone e attua gli assetti macro organizzativi dei servizi amministrativi e tecnici, garantendo le forme di partecipazione sindacale previste dalle norme.
3. Il Direttore generale in particolare:
a. dirige e coordina i dirigenti di Ateneo garantendo l’integrazione e la collaborazione tra le unità di primo livello dell’Amministrazione Centrale e tra queste ed i Dipartimenti, per il raggiungimento degli obiettivi e il presidio dei servizi amministrativi e tecnici;
b. coordina tutti i servizi amministrativi e tecnici di Ateneo, coadiuvato dai dirigenti e dai responsabili di struttura, definendo regole e standard comuni per organizzarne in modo omogeneo e coerente il funzionamento;
c. garantisce la compatibilità tra le risorse a disposizione e il riconoscimento degli incarichi al personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo;
d. conferisce al personale gli incarichi di responsabilità, sentiti il Dirigente o il Direttore di Dipartimento;
e. valuta i risultati raggiunti;
f. dispone, su proposta del Direttore, dell’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici dei dipartimenti.
4. Il Direttore generale svolge le proprie funzioni in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti delle Aree dell’Amministrazione Centrale.
5. In caso di inerzia o ritardo, il Direttore Generale può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile competente deve adottare gli atti o comunque concludere il procedimento. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il Direttore generale, può avocare a sé gli atti.