Articolo 17 - Direttore generale

Articolo 17 - Direttore generale

1.   Il Direttore generale, in coerenza con i principi generali in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e con lo Statuto di Ateneo, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e del personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo.

2.   Il Direttore generale assume la responsabilità della funzione di gestione in linea con la programmazione delle risorse e gli indirizzi strategici dell’Ateneo, propone e attua gli assetti macro organizzativi dei servizi amministrativi e tecnici, garantendo le forme di partecipazione sindacale previste dalle norme.

3.   Il Direttore generale in particolare:

a. dirige e coordina i dirigenti di Ateneo garantendo l’integrazione e la collaborazione tra le unità di primo livello dell’Amministrazione Centrale e tra queste ed i Dipartimenti, per il raggiungimento degli obiettivi e il presidio dei servizi amministrativi e tecnici;

b. coordina tutti i servizi amministrativi e tecnici di Ateneo, coadiuvato dai dirigenti e dai responsabili di struttura, definendo regole e standard comuni per organizzarne in modo omogeneo e coerente il funzionamento;

c. garantisce la compatibilità tra le risorse a disposizione e il riconoscimento degli incarichi al personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo;

d. conferisce al personale gli incarichi di responsabilità, sentiti il Dirigente o il Direttore di Dipartimento;

e. valuta i risultati raggiunti;

f. dispone, su proposta del Direttore, dell’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici dei dipartimenti.

4.   Il Direttore generale svolge le proprie funzioni in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti delle Aree dell’Amministrazione Centrale.

5.   In caso di inerzia o ritardo, il Direttore Generale può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile competente deve adottare gli atti o comunque concludere il procedimento. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il Direttore generale, può avocare a sé gli atti.

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