Articolo 23 – Deleghe

Articolo 23 – Deleghe

1.  I Dirigenti ed i Direttori di Dipartimento, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, alcune delle seguenti funzioni relative a:

a. l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, con i relativi atti e provvedimenti amministrativi e l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate

b. direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia

c.gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti, salvo quanto regolato negli articoli precedenti;

2.Per quanto concerne la funzione di gestione del personale, sono di competenza esclusiva, e pertanto non delegabili, le funzioni di valutazione della prestazione del personale assegnato.

3.Possono essere disposte deleghe generali relativamente a provvedimenti amministrativi “vincolati”, per snellire e velocizzare le procedure; in caso, invece, di provvedimenti amministrativi di natura “discrezionale” l’eventuale delega dovrà essere specifica.

4.La delega non esime il delegante da responsabilità, in quanto questi resta titolare delle funzioni delegate in relazione al controllo dell’esercizio della delega conferita, essendo comunque tenuto, attraverso atti di controllo ed indirizzo, all’accertamento della conformità con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale e gli obiettivi da conseguire.

5.L’esercizio della delega prevede l’espressa accettazione del soggetto delegato. 

 

 

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