Articolo 24 – Deleghe di firma

Articolo 24 – Deleghe di firma

 

1.      La delega di firma comporta l’autorizzazione da parte del responsabile di una struttura di apporre la firma in calce ad un atto/provvedimento, restando il delegante unico responsabile dell’atto. 

2.      La delega di firma può essere conferita, per esigenze di speditezza amministrativa, sempre per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato.

 

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