TITOLO V – ORGANI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO
TITOLO V – ORGANI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO 8861Articolo 25 - Conferenza dei Direttori
Articolo 25 - Conferenza dei Direttori1.La Conferenza dei Direttori è composta dal Direttore Generale e dai Direttori di Dipartimenti ed alla stessa è attribuito il compito di formulare proposte e pareri agli organi accademici in materia di organizzazione e gestione dei servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo.
2.La Conferenza è convocata e presieduta dal Magnifico Rettore sulla base di un ordine del giorno prestabilito. Di norma è consultata su tutte le questioni che direttamente o indirettamente hanno rilevanza su tematiche di carattere generale quali, in particolare l’organizzazione, le procedure, le risorse e la comunicazione.
Articolo 26 – Comitato di Direzione
Articolo 26 – Comitato di Direzione1.Il Comitato di direzione, organo collegiale di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali, svolge le seguenti attività:
a. sviluppa la collaborazione tra le diverse strutture amministrative e tecniche dell’Ateneo;
b. concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle strutture, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
c. esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;
d. analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e propone le relative soluzioni;
e. esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse strutture.
f. analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell’Amministrazione universitaria.
2.Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Dirigenti ovvero, in caso di vacanza, dai responsabili dei Settori.
3.La Conferenza è convocata dal Direttore generale, sulla base di un ordine del giorno prestabilito.
4.Possono partecipare alle sedute del Comitato i funzionari che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.
Articolo 27 – Comitato di Area
Articolo 27 – Comitato di Area1. Il Comitato di Area è composto dai responsabili di Settore che operano nell’ambito di un’Area ed è convocato e presieduto dal dirigente dell’Area.
2. Il Comitato di Area svolge, in particolare i seguenti compiti:
a. sviluppa l'integrazione nell'azione dei Settori, degli uffici e delle unità di staff;
b. evita sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative;
c. definisce i programmi di attività comuni o convergenti.
3. Le modalità di lavoro sono definite dai singoli Comitati che relazionano periodicamente al Direttore Generale circa l’attività svolta.
Articolo 28 – Coordinamento delle strutture dipartimentali
Articolo 28 – Coordinamento delle strutture dipartimentali1. A livello funzionale, vengono individuati anche i seguenti luoghi di coordinamento che collegano stabilmente dipartimenti e uffici dell’Amministrazione centrale:
a. Segretari amministrativi
b. Segretari didattici
2. Tali coordinamenti vengono convocati almeno trimestralmente per la trattazione delle materie all’ordine del giorno su impulso dei Dirigenti di Area, i quali tengono informati il Magnifico Rettore, il Direttore generale ed i Delegati e collaboratori rettorali sugli stati di avanzamento dei lavori.
3. L’ordine del giorno viene formulato di volta in volta su proposta dei componenti e/o degli uffici interessati.
4. Alle riunioni partecipano i responsabili delle Aree, dei Settori o degli Uffici di volta in volta interessati dagli argomenti iscritti all’ordine del giorno.