TITOLO V – ORGANI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO

TITOLO V – ORGANI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO 8861

Articolo 25 - Conferenza dei Direttori

Articolo 25 - Conferenza dei Direttori

1.La Conferenza dei Direttori è composta dal Direttore Generale e dai Direttori di Dipartimenti ed alla stessa è attribuito il compito di formulare proposte e pareri agli organi accademici in materia di organizzazione e gestione dei servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo.

2.La Conferenza è convocata e presieduta dal Magnifico Rettore sulla base di un ordine del giorno prestabilito. Di norma è consultata su tutte le questioni che direttamente o indirettamente hanno rilevanza su tematiche di carattere generale quali, in particolare l’organizzazione, le procedure, le risorse e la comunicazione.

 

 

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Articolo 26 – Comitato di Direzione

Articolo 26 – Comitato di Direzione

1.Il Comitato di direzione, organo collegiale di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali, svolge le seguenti attività:

a. sviluppa la collaborazione tra le diverse strutture amministrative e tecniche dell’Ateneo;

b. concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle strutture, rimuovendo gli ostacoli emergenti;

c. esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;

d. analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e propone le relative soluzioni;

e.  esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse strutture.

f. analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell’Amministrazione universitaria.

2.Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Dirigenti ovvero, in caso di vacanza, dai responsabili dei Settori.

3.La Conferenza è convocata dal Direttore generale, sulla base di un ordine del giorno prestabilito.

4.Possono partecipare alle sedute del Comitato i funzionari che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

 
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Articolo 27 – Comitato di Area

Articolo 27 – Comitato di Area

1.   Il Comitato di Area è composto dai responsabili di Settore che operano nell’ambito di un’Area ed è convocato e presieduto dal dirigente dell’Area.

2.   Il Comitato di Area svolge, in particolare i seguenti compiti:

a. sviluppa l'integrazione nell'azione dei Settori, degli uffici e delle unità di staff;

b. evita sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative;

c. definisce i programmi di attività comuni o convergenti.

3.   Le modalità di lavoro sono definite dai singoli Comitati che relazionano periodicamente al Direttore Generale circa l’attività svolta.

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Articolo 28 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

Articolo 28 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

1.   A livello funzionale, vengono individuati anche i seguenti luoghi di coordinamento che collegano stabilmente dipartimenti e uffici dell’Amministrazione centrale:

a. Segretari amministrativi

b. Segretari didattici

2. Tali coordinamenti vengono convocati almeno trimestralmente per la trattazione delle materie all’ordine del giorno su impulso dei Dirigenti di Area, i quali tengono informati il Magnifico Rettore, il Direttore generale ed i Delegati e collaboratori rettorali sugli stati di avanzamento dei lavori.

3. L’ordine del giorno viene formulato di volta in volta su proposta dei componenti e/o degli uffici interessati.

4. Alle riunioni partecipano i responsabili delle Aree, dei Settori o degli Uffici di volta in volta interessati dagli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

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