Articolo 26 – Comitato di Direzione

Articolo 26 – Comitato di Direzione

1.Il Comitato di direzione, organo collegiale di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali, svolge le seguenti attività:

a. sviluppa la collaborazione tra le diverse strutture amministrative e tecniche dell’Ateneo;

b. concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle strutture, rimuovendo gli ostacoli emergenti;

c. esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;

d. analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e propone le relative soluzioni;

e.  esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse strutture.

f. analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell’Amministrazione universitaria.

2.Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Dirigenti ovvero, in caso di vacanza, dai responsabili dei Settori.

3.La Conferenza è convocata dal Direttore generale, sulla base di un ordine del giorno prestabilito.

4.Possono partecipare alle sedute del Comitato i funzionari che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

 
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