Articolo 28 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

Articolo 28 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

1.   A livello funzionale, vengono individuati anche i seguenti luoghi di coordinamento che collegano stabilmente dipartimenti e uffici dell’Amministrazione centrale:

a. Segretari amministrativi

b. Segretari didattici

2. Tali coordinamenti vengono convocati almeno trimestralmente per la trattazione delle materie all’ordine del giorno su impulso dei Dirigenti di Area, i quali tengono informati il Magnifico Rettore, il Direttore generale ed i Delegati e collaboratori rettorali sugli stati di avanzamento dei lavori.

3. L’ordine del giorno viene formulato di volta in volta su proposta dei componenti e/o degli uffici interessati.

4. Alle riunioni partecipano i responsabili delle Aree, dei Settori o degli Uffici di volta in volta interessati dagli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

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