TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 8861

Articolo 29 - Sistema integrato di programmazione e controllo

Articolo 29 - Sistema integrato di programmazione e controllo

1.   Il funzionamento specifico dei sistemi di programmazione e controllo è disciplinato dal regolamento per la finanza e la contabilità, cui si rinvia nei limiti dei principi generali indicati dal presente articolo.

2.    La metodologia di lavoro dei servizi amministrativi e tecnici di Ateneo si fonda sulla pianificazione strategica, sulla programmazione operativa, nonché sulla coerente programmazione delle risorse.

3.    Il processo di programmazione e controllo è finalizzato a:

a. definire gli obiettivi della gestione e le risorse ad essi correlate;

b. valutare il raggiungimento degli obiettivi.

4.    Gli strumenti di cui l’Ateneo si avvale per le finalità indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, sono il Piano strategico, gli obiettivi operativi, rappresentati nel Piano della Performance, e le risorse correlate, definite nel Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo. La programmazione ha una periodicità annuale e pluriennale.

5.    La pianificazione definita dagli organi di Ateneo indica:

a. la missione e la visione dell’Ateneo;

b. gli indirizzi strategici pluriennali che guidano le azioni dell’Ateneo;

c. gli obiettivi e le strategie generali che l’ente intende perseguire prioritariamente;

d. gli obiettivi operativi e le linee di azione concrete per la realizzazione degli obiettivi;

e. i principali criteri e indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi e gli standard cui attenersi per l’erogazione dei servizi come previsto all’ art. 5 comma 4 dei principi generali e criteri guida in materia di organizzazione e personale.

6.      L’Ateneo adotta un modello organizzativo che consente le funzioni di programmazione, il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e del personale.

 
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