Art. 2 – Iter
Art. 2 – Iter1. Il conferimento può essere proposto dal Rettore o dal Collegio dei Docenti del Dottorato di riferimento, previa deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Le proposte di conferimento devono indicare esattamente il titolo del Dottorato e includere il curriculum del candidato e la relazione con le motivazioni scientifiche.
3. Il Senato Accademico valuta nel merito le proposte pervenute e approva o rigetta il conferimento del titolo dopo avere verificato i requisiti di eccezionalità e i limiti previsti dalla legge.
4. Il Rettore trasmette al Ministero la deliberazione del Senato Accademico per richiedere la definitiva autorizzazione al rilascio del titolo.
5. Non saranno prese in considerazione eventuali proposte inerenti a persone già in possesso di un diploma di Dottorato di Ricerca ordinario o honoris causa della stessa tipologia.
6. Le tempistiche di presentazione delle proposte sono le stesse di quelle stabilite dal Senato Accademico per la presentazione delle proposte di conferimento di lauree honoris causa.