Art. 3 – Numero dei dottorati honoris causa
Art. 3 – Numero dei dottorati honoris causa1. L’Ateneo conferisce per ogni anno accademico un solo Dottorato honoris causa e comunque nei limiti stabiliti dal Ministero.
1. L’Ateneo conferisce per ogni anno accademico un solo Dottorato honoris causa e comunque nei limiti stabiliti dal Ministero.