Articolo 6 – Deliberazioni
Articolo 6 – Deliberazioni1. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.
2. In caso di parità di voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del/la Presidente.
3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese oppure, su richiesta di almeno un terzo dei/le votanti, a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni approvate sono inoltrate agli Organi accademici e agli Uffici per quanto di relativa competenza.