Articolo 6 – Deliberazioni

Articolo 6 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.

2. In caso di parità di voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del/la Presidente.

3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese oppure, su richiesta di almeno un terzo dei/le votanti, a scrutinio segreto.

4. Le deliberazioni approvate sono inoltrate agli Organi accademici e agli Uffici per quanto di relativa competenza.

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