Articolo 12 – Norme finali
Articolo 12 – Norme finali1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei/le componenti aventi diritto al voto.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del/la Rettore/trice, entra in vigore il giorno successivo all’emanazione ed è reso pubblico nelle forme previste dall’Ateneo.