Art. 25 – Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti

Art. 25 – Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti

1. I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti, entro il limite di cui all’art. 14, comma 1, sono destinati per proprie iniziative, approvate con delibera del Consiglio stesso. Tali iniziative sono:
a) integrative e non sostitutive, eventualmente coordinate, alle attività culturali e sociali autogestite già svolte da liste, gruppi ed associazioni;
b) rivolte alla generalità degli studenti;
c) svolte con l'intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
d) indirizzate dal Magnifico Rettore e rivolte all’interesse generale degli studenti.
2. I fondi vengono gestiti in analogia alle modalità previste per le associazioni studentesche e secondo la norme amministrativo-contabili del presente regolamento.
Delegato e delegato supplente sono rispettivamente il Presidente e un Vicepresidente del Consiglio degli Studenti.

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