Articolo 4 - Compito didattico istituzionale dei professori
Articolo 4 - Compito didattico istituzionale dei professori1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei professori, per ciascun anno accademico, corrisponde a:
a) non meno di 350 ore complessive per i professori in regime di tempo pieno, di cui almeno 120 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 90 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; entrambi questi limiti di ore (90 e 120) potranno essere ridotti in una misura massima del 10%, su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, nei casi in cui non vi siano coperture retribuite sul medesimo settore in riferimento a quanto previsto dalla normativa di Ateneo.
b) non meno di 250 ore complessive per i professori in regime di tempo definito, di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 60 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; entrambi questi limiti di ore (60 e 80) potranno essere ridotti in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, nei casi in cui non vi siano coperture retribuite sul medesimo settore in riferimento a quanto previsto dalla normativa di Ateneo.
2. Gli insegnamenti nei corsi di I o II livello sono assegnati ai professori dai Dipartimenti di afferenza, tenendo conto dei vincoli relativi alla programmazione dell’offerta formativa. Il Consiglio di Dipartimento, per motivazioni comunque legate all’offerta formativa di ateneo, quali la presenza di insegnamenti o moduli del Settore Scientifico Disciplinare del docente non sufficiente a completare il compito didattico per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo oppure l’affidamento di insegnamenti o moduli per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo inseriti nella programmazione didattica non attivabili nell’anno accademico di riferimento, potrà assegnare, in assenza di richieste di copertura da parte di altri Dipartimenti, un compito didattico che consenta di completare il monte-ore mediante l’affidamento di una tipologia di insegnamenti o moduli diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo.
3. Alle ore svolte dai professori a tempo pieno che eccedono le 120 ore, comunque affidate con il consenso dell’interessato, si applicherà una premialità come da regolamenti di Ateneo e in base al budget annuale disponibile, purché tali ore eccedenti siano corrispondenti ad attività didattica frontale svolta nei corsi di I e II livello e sia fatta salva la possibilità di conteggiare ore svolte in corsi diversi dal I e II livello per il raggiungimento del limite delle 120 ore nei limiti di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Per le ore eccedenti le 120 (nel caso dei professori a tempo pieno e in forma alternativa a quanto previsto al comma precedente) o 80 (nel caso dei professori a tempo definito) ore, svolte nell’ambito dei corsi di master universitari di I e II livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione, percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali, con proprio piano finanziario ovvero nell’ambito di convenzioni o accordi di cui alla lettera g), comma 1 dell’Art. 2, potrà essere riconosciuto un compenso a valere sui relativi fondi disponibili nel rispetto della normativa di Ateneo.
*NOTA: si considerano assimilati a corsi di tipologia A, B e C quelli indicati come di tipologia E (esclusivamente per le attività formative inerenti alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera) e R (attività di sede)