Articolo 6 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo

Articolo 6 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo

1.     Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo, per ciascun anno accademico, è pari a:

a)     non meno di 300 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo pieno;

b)     non meno di 200 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo definito.

2.     Ai sensi dell'art. 6 comma 4 l. n. 240 del 2010, ai ricercatori di ruolo possono essere affidati, con il loro consenso, corsi o moduli di insegnamento, dette ore di didattica frontale, le quali non concorrono alla determinazione del compito didattico istituzionale annuo.

3.      Ai ricercatori di ruolo a cui sono affidati corsi o moduli di insegnamento viene attribuito, per l'anno accademico in cui si tengono detti corsi o moduli di insegnamento, il titolo di Professore Aggregato.

4.      Le attività svolte dai ricercatori ai fini delle verifiche dell’apprendimento, in relazione ai corsi o moduli di insegnamento ad essi affidati, sono computate nell’ambito del loro compito istituzionale.

5.      Ai ricercatori che svolgono il loro compito didattico istituzionale, l’impegno di didattica frontale di cui ai commi precedenti dà luogo a retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; nei casi in cui tale attività sia svolta nell’ambito dei corsi di master universitari di I e II livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione, percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali, con proprio finanziamento, la misura del compenso sarà determinata dal relativo piano finanziario.

6.      Ai ricercatori che svolgono il loro compito didattico istituzionale con almeno 120 ore di didattica frontale in qualità di Professore aggregato, potrà essere riconosciuto un compenso per le ore eccedenti, a valere sui fondi disponibili, per le attività di didattica frontale svolte nell’ambito di convenzioni o accordi di cui alla lettera g), comma 1 dell’Art. 2, nel rispetto della normativa di Ateneo.

8861