Articolo 8 - Riduzione dell’attività didattica frontale
Articolo 8 - Riduzione dell’attività didattica frontale1. Sulla base di quanto previsto dal calendario di Ateneo dell’offerta formativa, i professori e i ricercatori che ricoprano la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento hanno diritto di chiedere una limitazione dell’attività didattica frontale. Sull’istanza delibera il Senato Accademico, che, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, definisce l’entità della riduzione.
2. Sulla base di quanto previsto dal calendario di Ateneo dell’offerta formativa, il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione dell’attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo pieno che ricoprano la carica di Direttore vicario di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Collaboratore o Delegato del Rettore o Delegato del Direttore di Dipartimento; in questi casi l’attività didattica frontale dovrà essere di almeno 84 ore in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta.
3. Il Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione dell’attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo pieno che impartiscano insegnamenti di particolare impegno in ragione dell’elevato numero di studenti iscritti; in questi casi l’attività didattica frontale dovrà essere di almeno 84 ore in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta.
*NOTA: si considerano assimilati a corsi di tipologia A, B e C quelli indicati come di tipologia E (esclusivamente per le attività formative inerenti alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera) e R (attività di sede)