Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.    Il presente regolamento, in ottemperanza all’art. 36 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, disciplina le procedure per l’istituzione e l’attivazione:

a)    dei corsi previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 9, al termine dei quali vengono rilasciati diplomi di Master universitario;

b)    dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione;

c)    dei corsi di formazione permanente previsti dall’articolo 6 della L. 341/1990 e dal D.M. n. 270/2004, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

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