Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 1 – Ambito di applicazione1. Il presente regolamento, in ottemperanza all’art. 36 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, disciplina le procedure per l’istituzione e l’attivazione:
a) dei corsi previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 9, al termine dei quali vengono rilasciati diplomi di Master universitario;
b) dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione;
c) dei corsi di formazione permanente previsti dall’articolo 6 della L. 341/1990 e dal D.M. n. 270/2004, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.