Art. 8 – Bando unico di attivazione dei Master Universitari

Art. 8 – Bando unico di attivazione dei Master Universitari

1.    Per la partecipazione ai corsi di Master universitari, l’Ateneo emana, a cura dell’ufficio competente e con decreto rettorale, apposito Bando che prevede:

a)    l’elenco dei corsi attivati;

b)    la denominazione, la durata, la sede del corso, il numero minimo e il numero massimo di corsisti richiesti per l’attivazione;

c)    l’ordinamento didattico di ogni corso;

d)    il regolamento didattico di ogni corso;

e)    i requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai corsi;

f)     i termini e le modalità di iscrizione;

g)    l’importo dei contributi per l’iscrizione e le modalità di pagamento;

h)    ogni ulteriore informazione relativa agli adempimenti amministrativi.

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