Art. 8 – Bando unico di attivazione dei Master Universitari
Art. 8 – Bando unico di attivazione dei Master Universitari1. Per la partecipazione ai corsi di Master universitari, l’Ateneo emana, a cura dell’ufficio competente e con decreto rettorale, apposito Bando che prevede:
a) l’elenco dei corsi attivati;
b) la denominazione, la durata, la sede del corso, il numero minimo e il numero massimo di corsisti richiesti per l’attivazione;
c) l’ordinamento didattico di ogni corso;
d) il regolamento didattico di ogni corso;
e) i requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai corsi;
f) i termini e le modalità di iscrizione;
g) l’importo dei contributi per l’iscrizione e le modalità di pagamento;
h) ogni ulteriore informazione relativa agli adempimenti amministrativi.