Art. 11 – Prove di valutazione del profitto

Art. 11 – Prove di valutazione del profitto

1.    Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel Corso di Master universitario è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, ivi compresa la prova finale.

2.    I regolamenti didattici dei Master stabiliscono la modalità ed il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell’attività didattica e l’acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc.). Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell’insieme dei moduli.

3.    La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.

4.    Tutte le prove di esame e di verifica sono pubbliche e il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

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