Art. 13 - Prova finale
Art. 13 - Prova finale1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale. Il regolamento didattico di ciascun Corso di Master disciplina, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice:
a) le modalità della prova;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle attività formative previste.
3. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera b), del presente regolamento e sono composte da almeno tre membri.
4. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i Professori di prima e seconda fascia, i Ricercatori, gli Assistenti ordinari e i docenti esterni professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale l’incarico di insegnamento è stato conferito. Possono essere nominati come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori o Assistenti Ordinari dell’Ateneo.
5. A conclusione delle attività didattiche il Direttore del Master invia all’Ufficio competente apposita “Dichiarazione di fine attività” indicando la data di termine delle lezioni e gli appelli di conseguimento titolo previsti per l’anno accademico.
6. Il calendario delle prove finali prevede almeno tre appelli, che dovranno svolgersi entro il 31 maggio dell’anno solare successivo alla conclusione del corso.
7. La votazione per l’esame finale è deliberata dalla Commissione giudicatrice a maggioranza assoluta dei componenti ed è espressa in centodecimi con possibilità di Lode.
8. L’esame si intende superato con la votazione minima di 66/110.
9. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo la prova finale è riconosciuto il titolo di Master universitario di primo o secondo livello.
10. Sul diploma è menzionato il titolo di Master, seguito dal livello e dal nome del corso.
11. Le modalità di rilascio dei doppi titoli e dei titoli congiunti interateneo sono regolate da specifiche convenzioni che li determinano.