Art. 15 – Rinuncia agli studi

Art. 15 – Rinuncia agli studi
  1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria senza l’obbligo di versamento di tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.
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