Art. 20 – Iscrizione a corsi singoli

Art. 20 – Iscrizione a corsi singoli

1.    Può essere consentita l’iscrizione a corsi singoli d’insegnamento fino ad un massimo di trentasei crediti annui a tutti coloro che sono in possesso di titolo idoneo per l’ammissione ai corsi di Master universitari. L’iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte del Consiglio di Corso di Master o del Direttore.

2.    I crediti acquisiti da corsi singoli attivati nell’ambito di Master, potranno essere valutati ai fini dell’eventuale iscrizione ad altri corsi di studio universitari.

3.    La tassa di iscrizione ai corsi singoli è disciplinata annualmente dal “Manifesto determinazione tasse, contributi ed esoneri” dei corsi di studio di I e II livello dell’Ateneo.

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