Art. 21 – Uditori

Art. 21 – Uditori

1.    Ove previsto può essere ammessa la frequenza al Master, in qualità di uditori, anche per soggetti privi dei requisiti d’accesso.

2.    Il contributo di frequenza per gli studenti uditori è pari al 25% della tassa d’iscrizione al corso, che sarà destinato integralmente al Centro di spesa competente per il funzionamento del Master.

3.    Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Master.

4.    Al termine del corso può essere rilasciato un attestato di partecipazione.

5.    L’uditore che ha presentato domanda di frequenza non ha diritto al rimborso del contributo versato.

 

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