Art. 22 – Valutazione dei risultati
Art. 22 – Valutazione dei risultati1. Concluso il Corso il Direttore, sulla base delle linee guida fornite dal Presidio della Qualità, redige una relazione delle attività svolte comprensiva, oltre che del rapporto di autovalutazione, di un bilancio consuntivo e la invia all’ufficio competente per i corsi di Master.
2. Al termine delle lezioni gli studenti iscritti sono tenuti a compilare un questionario di valutazione dell’attività didattica svolta. I risultati globali vengono inviati annualmente al Presidio della qualità.