Art. 25– Istituzione e attivazione dei Corsi
Art. 25– Istituzione e attivazione dei Corsi1. L’istituzione dei Corsi è proposta dai Dipartimenti singolarmente o per aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di istituzione, dovrà essere individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattico-amministrativa del corso.
2. I Corsi possono essere istituiti anche in collaborazione con Enti esterni pubblici e/o privati e/o in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale.
3. Le proposte di istituzione e attivazione dei corsi per ciascun Anno Accademico devono essere presentate secondo il seguente calendario:
a) entro il 31 gennaio per i corsi da attivare nell’anno accademico, nei periodi da maggio a settembre;
b) entro il 31 marzo, per i corsi da attivare per l’anno accademico successivo (corsi che iniziano da ottobre a febbraio).
4. Per esigenze formative particolari e debitamente motivate, gli Organi Accademici potranno valutare se accogliere proposte di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento anche al di fuori delle scadenze sopra indicate.
5. La proposta di istituzione e attivazione, dev’essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Centro di spesa e inoltrata agli uffici amministrativi competenti. Le proposte verranno successivamente portate all’attenzione degli Organi Accademici per l’approvazione nella prima seduta utile.
6. Il numero minimo degli iscritti, al di sotto del quale il Corso non può essere né istituito né attivato, è fissato a 10.
7. La proposta di istituzione e attivazione deve contenere:
a) Denominazione completa del Corso ed eventuale denominazione in inglese;
b) Lingua, nella quale si svolge prevalentemente il corso;
c) Nome del docente proponente (professore o ricercatore di ruolo, afferente al Dipartimento proponente);
d) Tipologia del Corso;
e) Eventuali CFU previsti e ordinamento didattico del corso;
f) Sede e periodo di svolgimento del Corso;
g) Titoli di accesso;
h) Obiettivi formativi del Corso;
i) Modalità di accesso e modalità dell’eventuale prova finale;
j) Percentuale minima di frequenza;
k) Indicazione degli eventuali enti coinvolti e la forma di coinvolgimento;
l) Numero minimo e numero massimo di iscritti;
m) Ammontare dei contributi di iscrizione;
n) Piano Finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del Corso;
o) Delibera delle Strutture Didattiche coinvolte;
p) Delibera del Centro di spesa;
q) Eventuale partecipazione di uditori.
8. Una volta istituiti, i corsi possono essere riattivati ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del corso, approvata dal Consiglio di Dipartimento. Qualora la richiesta differisca dalla originaria proposta istitutiva, la proposta di riattivazione è approvata dagli Organi Accademici.