Art. 27 – Requisiti di ammissione
Art. 27 – Requisiti di ammissione1. L’ammissione ai Corsi di Perfezionamento è riservata a coloro che siano in possesso di un titolo di studi di livello universitario o equivalente.
2. L’ammissione ai Corsi di Aggiornamento Professionale è riservata a coloro che siano in possesso di un titolo di studi di Scuola Secondaria Superiore e/o che abbiano un’esperienza lavorativa congrua agli obiettivi del corso, secondo le indicazioni del Bando.
3. Per quanto riguarda l’ammissione ai Corsi di cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in materia. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte della Direzione del Corso ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dell’esame di ammissione, ove previsto.
4. L’iscrizione ai corsi di perfezionamento è compatibile con corsi di laurea di I e II livello, con corsi di master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione. E’ invece incompatibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con i corsi di TFA (Tirocini formativi attivi), qualora diano diritto all’acquisizione di crediti.
5. Limitatamente ai corsi di perfezionamento di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso della specifica abilitazione professionale.