Art. 29 – Durata, Frequenza e Crediti Formativi Universitari (CFU)

Art. 29 – Durata, Frequenza e Crediti Formativi Universitari (CFU)

1.    Le attività formative previste nei corsi di perfezionamento, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di attività (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e possono dare luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo.

2.    I corsi hanno durata non superiore ad un anno.

3.    La frequenza alle attività complessive del Corso è obbligatoria per una percentuale non inferiore al 70% del monte ore previsto.

4.    In nessun caso può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza.

5.    La struttura didattica competente determina, ove previsto, il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. All’insieme delle attività suddette può corrispondere l’acquisizione fino ad un massimo di 60 CFU complessivi.

6.    In caso di corso che preveda CFU, non è previsto il riconoscimento di CFU da carriere universitarie precedenti al fine della riduzione del carico didattico.

7.    Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.

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