Art. 30 - Prova finale
Art. 30 - Prova finale1. In caso di rilascio di CFU, il Corso si ritiene concluso a seguito del superamento di un esame finale. Per i corsi che non prevedono l’acquisizione di CFU la prova finale può essere facoltativa.
2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito, se previsti, tutti i crediti universitari relativi alle attività formative indicate.
3. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Consiglio del Corso, ove previsto, o dal Consiglio di Dipartimento, e sono composte da almeno tre membri.
4. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari ed i professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale il contratto, o l’eventuale supplenza, sono stati conferiti. La Direzione del Corso può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori o Assistenti Ordinari dell’Ateneo.
5. Negli attestati finali, nei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, per coloro che sono in possesso del titolo di Laurea o di Diploma universitario il Corso varrà come “Corso di Perfezionamento”, mentre per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore il Corso varrà come “Corso di Aggiornamento professionale”.