Art. 34 – Decadenza e Rinuncia agli studi

Art. 34 – Decadenza e Rinuncia agli studi

1.    Lo studente che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti decade dalla qualità di studente.

2.    Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria senza l’obbligo di versamento di tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate.

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