Art. 35 – Corsi di formazione permanente e ricorrente

Art. 35 – Corsi di formazione permanente e ricorrente

1.    L’Università può promuovere altresì, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, varie tipologie di Corsi, così come esplicitati nell’articolo 6 della L. 341/90, e precisamente:

a)    preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b)    preparazione ai concorsi pubblici;

c)    formazione professionale;

d)    formazione continua;

e)    aggiornamento professionale;

f)     preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.

2.    Al termine dei corsi possono essere attribuiti crediti.

3.    Possono iscriversi coloro che siano in possesso di un titolo di studi di Scuola Secondaria Superiore e/o che abbiano un’esperienza lavorativa congrua agli obiettivi del corso, secondo le indicazioni del Bando.

4.    Qualora il corso rilasci dei crediti formativi universitari, il corso deve prevedere quale requisito di accesso almeno il diploma di scuola secondaria superiore.

5.    I corsi sono rivolti in particolare a persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività e sono, di norma, articolati in modo da venire incontro alle esigenze didattiche e organizzative di chi è impegnato nel mondo del lavoro. L’offerta di corsi è pertanto dotata di particolare flessibilità nelle modalità formative.

8861