Art. 36 – Istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi
Art. 36 – Istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi1. Ai corsi di cui all’articolo 35, ai fini dell’istituzione, attivazione e funzionamento, si applicano le norme e procedure in analogia con quanto previsto per i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.