Articolo 4 – Accordo interistituzionale
Articolo 4 – Accordo interistituzionale1. L’accordo interistituzionale, indipendentemente dalla sua tipologia, viene proposto dai docenti interessati al/alla Delegato/a per la mobilità internazionale del Dipartimento. L’accordo deve riguardare sedi estere la cui offerta formativa sia compatibile con quella dei corsi di studio del Dipartimento.
L’accordo è sottoposto all’approvazione finale del/della Rettore/Rettrice o del/della suo/a Delegato/a per la mobilità internazionale.
2. Gli accordi interistituzionali vengono stipulati secondo le Linee Guida che regolamentano la specifica tipologia di accordo.
Per quanto riguarda gli accordi interistituzionali Erasmus+, con cadenza annuale, viene emanata una Circolare Rettorale riportante le linee guida e la modulistica per la presentazione delle proposte di nuovi accordi interistituzionali o di modifica degli accordi esistenti.
La relativa modulistica è sottoscritta dal/dalla docente proponente, che, in caso di approvazione dell’accordo, ricoprirà il ruolo di Coordinatore/Coordinatrice dello scambio, e dal/dalla Delegato/a alla mobilità internazionale del Dipartimento.
Per quanto riguarda gli accordi interistituzionali di altra tipologia si fa riferimento alle specifiche linee guida.