Articolo 6 – Partecipazione alla mobilità internazionale

Articolo 6 – Partecipazione alla mobilità internazionale

1. Le figure descritte all’Art.1 comma 1 del presente Regolamento accedono ai programmi di mobilità internazionale partecipando alle selezioni indette dall’Ateneo.

2. L’Ateneo predispone bandi e avvisi di mobilità per selezionare i/le candidati/e e assegnare i relativi contributi finanziari per le attività e le destinazioni indicate nei bandi e negli avvisi di mobilità.

3. I requisiti di ammissione, le attività eleggibili, i periodi e le sedi di svolgimento delle mobilità e i criteri di valutazione e di assegnazione dei contributi sono disciplinati dai relativi bandi e avvisi di mobilità.

4. I bandi di selezione vengono pubblicati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sulle pagine web dello specifico programma di mobilità.

5. La valutazione delle candidature viene svolta secondo quanto previsto dal relativo bando.

6. Le graduatorie e gli elenchi degli idonei vengono pubblicati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) e sulle pagine web dello specifico programma di mobilità.

7. Prima della partenza gli/le assegnatari/e e l’Università degli Studi di Trieste sottoscrivono l’accordo finanziario istituto-studente.   
In assenza della sottoscrizione dell’accordo finanziario la mobilità non può avere inizio.

8. Gli/le assegnatari/e devono essere in regola, senza interruzioni negli anni di iscrizione, con tasse, contributi ed eventuali altri adempimenti nei confronti dell’Università degli Studi di Trieste, all’atto della presentazione della candidatura, per tutta la durata della mobilità e fino alla chiusura della relativa pratica. 

 

 

 

 

 

 

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