Articolo 7 - Prolungamento del periodo di mobilità

Articolo 7 - Prolungamento del periodo di mobilità

1. Lo studente può richiedere un prolungamento del periodo di mobilità, purché autorizzato dall’istituzione partner e dal Delegato per la mobilità internazionale del Dipartimento di afferenza, per effettive e motivate ragioni didattiche.

2. La richiesta di prolungamento deve pervenire all’Ufficio per la Mobilità internazionale al più tardi 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dall’Accordo per la mobilità, sottoscritto dallo studente.

3. La richiesta di prolungamento non sarà accettata nel caso in cui non ci sia continuità tra il periodo di mobilità originariamente previsto e l’inizio del prolungamento. I giorni di chiusura e le eventuali sospensioni delle attività dell’istituto ospitante non sono considerati interruzioni del periodo di mobilità.

4. L’autorizzazione del periodo di prolungamento non ne implica necessariamente il finanziamento, che è subordinato alla disponibilità di fondi.

5. Il periodo di mobilità, incluso il prolungamento, deve concludersi entro il 30 settembre, salvo particolarità dei calendari accademici delle università partner.

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