Articolo 8 - Chiusura della mobilità

Articolo 8 - Chiusura della mobilità

1. Entro quindici giorni dalla fine della mobilità lo studente presenta all’Ufficio per la Mobilità internazionale il Learning Agreement completo e debitamente compilato anche nella sezione “After the Mobility”.

2. L’Università o l’ente ospitante può attestare lo svolgimento della mobilità anche attraverso un documento separato (c.d.Transcript of Records per le attività di studio; c.d. Traineeship Certificateper le attività di tirocinio).

3. Al termine della mobilità Erasmus+ lo studente, accedendo alla piattaforma Mobility Tool, trasmette online il rapporto narrativo (EU Survey).

4. Il Dipartimento, tenuto conto del piano formativo svolto all’estero, riconosce integralmente i risultati conseguiti dallo studente durante il periodo di mobilità.

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