Articolo 4 – Natura delle attività
Articolo 4 – Natura delle attività1. Ciascuna attività, in fase di autorizzazione alla stipula del contratto/convenzione/accordo dovrà essere inquadrata come attività “commerciale” o “non commerciale”, anche ai fini di assicurare il corretto trattamento fiscale dei costi e dei proventi, il rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il rispetto della normativa in materia di lavoro alle dipendenze della P.A., il rispetto della disciplina della concorrenza.
2. Nel contratto/convenzione/accordo e nei relativi titoli di credito (fattura/nota di debito) dovrà farsi menzione esplicita del regime fiscale cui l’attività è assoggettata ed in particolare dell’eventuale regime di non imponibilità.
3. Nel caso di attività commerciale è fatto obbligo alla struttura interessata di tenerne una contabilità separata[1].
4. Hanno natura commerciale[2], a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto contraente, le attività che:
a. sono qualificabili come prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 633 del 1972[3], e consistenti nell’esecuzione di attività rese nell’ambito di un rapporto sinallagmatico a fronte di un corrispettivo;
b. nel caso di attività di ricerca, danno origine a risultati che non rimangono – in tutto o in parte - in capo all’Università.
5. Hanno natura non commerciale le attività che possiedono congiuntamente tutti i seguenti requisiti:
a. non rientrano tra quelle elencate nell'art. 2195 c.c.[4];
b. nel caso di attività di ricerca, danno origine a risultati che rimangono in capo all’Università, che ne cura anche la divulgazione;
c. se prestazioni di servizi, devono essere conformi alle finalità istituzionali dell’ente;
d. le attività devono essere svolte senza un'organizzazione predisposta appositamente per la loro gestione e cioè come articolazione funzionalmente autonoma, con l’impiego di fattori produttivi organizzati allo scopo esclusivo di gestire l’attività stessa[5];
e. i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione (i compensi corrisposti per la prestazione resa possono remunerare solo le spese sostenute e non originano un utile per l'ente).
6. Non costituisce esercizio di attività commerciale la prestazione di attività da parte del personale universitario svolta a favore del sistema sanitario regionale pubblico nell’ambito di Convenzioni o Protocolli che disciplinano il rapporto tra Università degli Studi, ed Amministrazioni e/o Enti del sistema sanitario nazionale e/o regionale.
7. Non costituisce attività commerciale il contratto che istituisce una cooperazione tra Università e uno o più enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, se ricorrono le seguenti ulteriori condizioni:
a. è stipulato esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata,
b. nessun prestatore privato è posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti,
c. la cooperazione è retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico.
8. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Università, su proposta motivata del responsabile delle struttura interessata, individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall’applicazione del presente Regolamento ovvero il relativo trattamento.
[1]agli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, le disposizioni concernenti gli adempimenti contabili previsti per le imprese e gli enti commerciali, attraverso la tenuta, per tale tipo di attività, di una contabilità separata.
In particolare, l’articolo 144, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), stabilisce che “per l’attività commerciale eventualmente svolta gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata”, cioè di tenere la contabilità dell’attività commerciale in modo separato rispetto alla contabilità dell’attività istituzionale.
La contabilità separata serve per individuare ricavi e costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, di conseguenza, la contabilità relativa all’attività commerciale dovrà essere tenuta secondo il principio della competenza economica che caratterizza il reddito di impresa.
La tenuta della contabilità separata può essere realizzata utilizzando distinti registri contabili per ogni attività (commerciale ed istituzionale) oppure un unico impianto contabile in cui confluiscono entrambe le attività che distingua con nettezza la natura delle registrazioni istituzionali da quelle commerciali.
[2]A titolo esemplificativo, sono commerciali le seguenti attività:
a. prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni;
b. prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, progettazione e realizzazione di prodotti multimediali, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuali;
c. prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico anche multimediale e ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università;
d. analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri; nonchè la realizzazione di apparecchiature;
e. cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca.
[3]DPR 633/1972, Art. 3. - Prestazioni di servizi (Testo in vigore dal: 13-12-2014)
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ((ad euro cinquanta)) prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale nonché' delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.
Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.
[4]Art. 2195 C.C. - Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.