Titolo II – Procedure negoziali e convenzionali

Titolo II – Procedure negoziali e convenzionali 8861

Articolo 5 – Autorizzazione delle commesse e monitoraggio

Articolo 5 – Autorizzazione delle commesse e monitoraggio

1.    Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle strutture universitarie in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'Università.

2.    I Responsabili delle Strutture interessate dovranno accertare la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Regolamento con l'assolvimento primario dei compiti istituzionali del personale della struttura.

3.    Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono svolte sulla base di convenzioni, accordi o contratti stipulati dal Responsabile della struttura, dal Direttore Generale ovvero dal Rettore, previa deliberazione degli organi collegiali, secondo il riparto di competenze stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

4.    La delibera di approvazione deve contemplare la descrizione delle attività, dare atto che essa è compatibile con i compiti istituzionali, formulare il budget di spesa, redatto secondo “schemi tipo” approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione e definire l’importo previsto per proventi.

5.    Convenzioni, contratti o accordi relativi a prestazioni routinarie possono essere stipulati dal Responsabile della struttura interessata, dal Direttore Generale ovvero dal Magnifico Rettore sulla base di uno schema tipo e di un tariffario regolarmente approvato dagli organi competenti.

6.    Quando il Responsabile della Struttura lo ritenga opportuno e nella misura convenuta tra le parti, convenzioni, contratti o accordi possono prevedere anticipazioni del corrispettivo ovvero clausole a garanzia del pagamento della prestazione eseguita dall’Università da parte della controparte.

7.    Copia dei contratti e delle convenzioni, stipulate ai sensi del presente Regolamento, sono trasmesse dalla struttura interessata agli uffici dell’Amministrazione Centrale competenti in materia di Ricerca, trasferimento tecnologico, gestione del personale docente e tecnico amministrativo nonché in materia di bilancio, per il monitoraggio delle attività e la gestione dei Fondi di cui al Titolo V del presente Regolamento.

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