Titolo III - Determinazione dei compensi

Titolo III - Determinazione dei compensi 8861

Articolo 6 – Determinazione dei corrispettivi in generale

Articolo 6 – Determinazione dei corrispettivi in generale

1.    Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione:

a.    copertura di tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione,

b.    conformità e compatibilità con il mercato di riferimento

c.    commisurazione al grado di complessità ed al livello di specializzazione richiesto,

d.    nel caso delle attività di ricerca, commisurazione al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell’attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo o contributo, pertanto, aumenterà in ragione dell’esclusività e totalità della proprietà dei risultati forniti al committente e dell’immediatezza con cui questi saranno ad esso forniti.

2.    I costi e gli oneri derivanti dalla prestazione, comunque denominati, devono includere:

a.    costo diretto per l’acquisto di beni di consumo e servizi, ivi inclusi i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti nel corso della prestazione;

b.    costo d'acquisto e\o noleggio e\o utilizzo di beni durevoli (apparecchiature tecnico-scientifiche e attrezzature) acquisiti e/o impiegati nella prestazione

c.    costo di manutenzione dei beni durevoli impiegati nella prestazione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione stessa

d.    oneri relativi all’uso dei locali, ove non compresi nelle spese generali della struttura

e.    costi relativi al personale tecnico-amministrativo e assimilati così determinati[1]:

1)    costo del personale tecnico-amministrativo che partecipa alla prestazione o svolge attività di diretto supporto alla prestazione in misura pari all'impegno temporale complessivo richiesto, calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione, agli stipendi tabellari individuali quando possibile ovvero medi per ogni categoria definiti annualmente con specifico provvedimento del direttore generale per la parte destinata ad essere svolta durante l’orario di lavoro e ai compensi per lavoro straordinario presunto nonché alle eventuali indennità od altri oneri accessori dovuti in ragione delle attività richieste per l’esecuzione della prestazione;

2)    costi dei collaboratori esperti linguistici calcolati in base ad un compenso che sarà stabilito con Contratto Collettivo Integrativo a seconda del tipo di attività svolta;

f.     costi relativi al personale docente così determinati[2]:

1)    costo del personale docente che partecipa alla prestazione, in misura pari all'impegno temporale complessivo richiesto, calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione dei costi, agli stipendi tabellari individuali quando possibile ovvero medi per ogni categoria nonché alle eventuali indennità od altri oneri accessori dovuti in ragione delle attività richieste per l’esecuzione della prestazione;

2)    costo di ricercatori a tempo determinato, dottorandi di ricerca e assegnisti che partecipano alla prestazione;

g.    costo del personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato, dei ricercatori a tempo determinato  e delle collaborazioni esterne[3];

h.    costi derivanti da spese di viaggio e di missione del personale per l'esecuzione della prestazione;

i.      costi per borse di studio e di approfondimento, borse di ricerca, borse di dottorato o assegni di ricerca[4].

j.      eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione, ivi incluse imposte e tasse derivanti dal contratto/convenzione/accordo, salvo diversa disposizione di legge;

k.    costi generali per la struttura interessata in misura stabilita dalla Struttura interessata all’interno di una forbice decisa anno per anno dal Consiglio di Amministrazione (percentuale minima e massima);

l.      costi generali per l’Ateneo in misura definita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

3.    Devono essere contabilizzati tra i costi anche quelli relativi a prestazioni eventualmente rese da una Struttura dell’Ateneo diversa da quella responsabile dell’attività da realizzarsi per conto di/in collaborazione con terzi.

4.    Nel caso di attività commerciali, il corrispettivo di cui al precedente comma 1 dovrà essere ricaricato di una percentuale del valore del corrispettivo (al netto di IVA), definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel suo ammontare minimo, a titolo di utile ed in ogni caso la determinazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

5.    Nel caso in cui il contratto, sulla base di un bando o di una normativa pubblica, preveda la rendicontazione analitica dei costi, la deliberazione, o il provvedimento di approvazione, può stabilire l’esclusione o riduzione di determinate categorie di costo incompatibili con la rendicontazione, ovvero la rendicontazione dei costi sostenuti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa specifica di riferimento.

6.    Nelle ipotesi in cui il contratto con un ente pubblico preveda obbligatoriamente il cofinanziamento, il medesimo è consentito, oltre che con risorse finanziarie libere appositamente stanziate, anche avvalendosi delle seguenti voci di costo:

a.    costo del personale docente impegnato nell'attività;

b.    costo del personale TA e assimilati impegnato nell'attività;

c.    costi generali della struttura e costi generali dell’Ateneo;

7.    Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, l'organo competente può, con provvedimento motivato, autorizzare la stipula di un contratto/convenzione/accordo con proventi ridotti nei seguenti casi:

a.    Per contratti di natura commerciale, riducendo l’utile, anche sino al suo azzeramento, qualora le condizioni di mercato lo consentano o suggeriscano e purché ciò non costituisca una distorsione della concorrenza;

b.    Per contratti/convenzioni/accordi, sia di natura commerciale che non, relativi a prestazioni con tariffe regolate per legge, regolamento o disposizione amministrativa;

c.    Per convenzioni/accordi di natura non commerciale riducendo la quota di costi generali relativi alla struttura interessata.

8.    Con adeguata motivazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la stipula di convenzioni/accordi di natura non commerciale con proventi ridotti con riferimento alla riduzione dei costi indiretti relativi al personale, a condizione che questi vengano espressamente indicati come co-finanziamento dell’Ateneo nel budget della prestazione.

9.    I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'IVA) per contratti e convenzioni sono stabiliti e approvati dall’Organo deliberante.

10.  Le tariffe sono aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.



[1] Qui si intendono i costi indiretti di personale che vengono imputati alla prestazione pro-quota

[2]Qui si intendono costi indiretti del personale che vengono imputati pro quota alla prestazione

[3] Qui si intendono i costi diretti del personale assunto espressamente per lo svolgimento della prestazione

[4] Qui si intendono i costi diretti per le borse e gli assegni attribuiti per l’esecuzione delle attività di ricerca oggetto della prestazione

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Articolo 7 – Prestazioni di ricerca

Articolo 7 – Prestazioni di ricerca

1.    Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto del contratto conduca ad un risultato brevettabile, il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dell'invenzione viene stabilito nel contratto conformemente a quanto eventualmente stabilito dall’Ateneo in materia di Brevetti.

2.    Qualora si convenga che i risultati rimangano di proprietà dell’Università, nella determinazione del corrispettivo o contributo, dovrà essere valutata l’eventuale priorità nella messa a disposizione dei risultati riconoscibili al committente.

3.    In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l’accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle Parti.

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Articolo 8 – Prestazioni di consulenza

Articolo 8 – Prestazioni di consulenza

1.    La richiesta di consulenza è indirizzata dal Committente al Rettore che, individuate la o le strutture interessate, trasferirà la richiesta alle stesse per la formalizzazione del rapporto. Nel caso in cui il Committente abbia già individuato gli esperti, la richiesta è indirizzata direttamente alle strutture cui gli stessi afferiscono.

2.    Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di separata richiesta da parte del Committente alla stessa o ad altra struttura Universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.

3.    Il Committente non potrà utilizzare il nome dell'Università di Trieste per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie o consulenze tecniche di parte in vertenze di carattere giudiziale o stragiudiziale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.

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Articolo 9 – Prestazioni di formazione

Articolo 9 – Prestazioni di formazione

1.    Il corrispettivo da richiedere per le prestazioni di formazione è determinato ai sensi del precedente articolo 6.

2.    Nel caso di attività formative di natura istituzionale, istituite in collaborazione con Enti pubblici o privati, resta disciplinata dal presente Regolamento la parte economica oggetto dell’apporto finanziario dei partner.

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Articolo 10 – Prestazioni per analisi, prove e tarature e realizzazione di apparecchiature

Articolo 10 – Prestazioni per analisi, prove e tarature e realizzazione di apparecchiature

1.    Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato, per ogni singola prestazione, dalla somma delle tariffe, stabilite dal tariffario, approvato con le modalità di cui al successivo comma e dalle eventuali ulteriori spese documentabili.

2.    Le prestazioni di analisi, prove e tarature sono svolte sempre secondo tariffario definito dall’organo collegiale della Struttura interessata, anche attraverso la stipula di convenzioni.

3.    La determinazione del corrispettivo della prestazione deve comunque tenere conto dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari vigenti presso gli ordini professionali, nonché dei prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari.

4.    Qualora le prove richieste, in quanto di nuova definizione, non siano ancora inserite nel tariffario, è possibile, nelle more dell'approvazione dello stesso, procedere alla stipula di una convenzione.

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Articolo 11 – Attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni

Articolo 11 – Attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni

1.    Nel caso di attività per le quali ricorrono le condizioni che le qualifichino come “non commerciali”, la struttura interessata stima i costi necessari all’esecuzione della prestazione, sia diretti che indiretti, con i medesimi parametri - salvo l’utile - impiegati per le attività commerciali, e concorda il compenso da richiedere alla controparte in ragione dei rispettivi interessi di servizio pubblico.

2.    L’organo deliberante ne dà conto con la deliberazione di autorizzazione alla stipula della relativa convenzione.

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Articolo 12 – Attività di consulenza intra moenia

Articolo 12 – Attività di consulenza intra moenia

 

1.    L’attività di consulenza in regime di intra moenia è consentita ai professori e ricercatori a tempo pieno, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali, nonché del divieto di attività aventi carattere di abitualità, sistematicità e continuità e comunque riconducibili ad attività libero professionali, e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo.

 

2.    L’attività di consulenza intra moenia comporta lo svolgimento della prestazione mediante utilizzo limitato delle risorse strumentali e logistiche dell’Università degli Studi di Trieste a fronte della trattenuta, da parte dell’Ateneo, di una parte del corrispettivo della prestazione.

 

3.    Il professore o ricercatore a tempo pieno che svolga l’attività di consulenza in regime intra moenia può utilizzare la carta intestata e/o loghi dell’Università, del dipartimento o di altra struttura dell’Ateneo e il titolo funzionale ricoperto, i locali, le risorse informatiche e di trasmissione dati, le banche dati e le risorse bibliografiche, anche in forma elettronica, le attrezzature e le strumentazioni costituenti l’ordinaria dotazione d’ufficio, di proprietà o comunque dislocate presso l’Università degli Studi di Trieste. Resta fermo il divieto di coinvolgere nell’attività il personale dell’Ateneo, di qualsivoglia ruolo e\o tipologia contrattuale.

 

4.    La parte del corrispettivo della prestazione trattenuta dall’Università degli Studi di Trieste è stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione. Il prelievo operato dall’Ateneo sul corrispettivo della prestazione è diviso tra il Dipartimento e l’Ateneo nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

 

5.    La gestione della fatturazione e della riscossione dell’incasso derivante dalla prestazione saranno gestite dai Dipartimenti medesimi che, trattenuta la quota di competenza, provvederanno a riversare periodicamente all’Amministrazione centrale la rimanenza. La corresponsione di quanto dovuto al docente avverrà tramite procedura stipendiale o tramite compensi. L’Amministrazione centrale svolgerà un costante monitoraggio e verifica della procedura.

 

6.    Lo svolgimento di attività di consulenza esterna intra moenia, in violazione dei limiti suindicati comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 53, c. 7, d. lgs n. 165/2001 e in particolare, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso interamente dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università degli Studi di Trieste per essere destinato al Fondo Premialità[1].

 



[1]D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge
n. 190 del 2012)

 

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