Articolo 6 – Determinazione dei corrispettivi in generale
Articolo 6 – Determinazione dei corrispettivi in generale1. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione:
a. copertura di tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione,
b. conformità e compatibilità con il mercato di riferimento
c. commisurazione al grado di complessità ed al livello di specializzazione richiesto,
d. nel caso delle attività di ricerca, commisurazione al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell’attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo o contributo, pertanto, aumenterà in ragione dell’esclusività e totalità della proprietà dei risultati forniti al committente e dell’immediatezza con cui questi saranno ad esso forniti.
2. I costi e gli oneri derivanti dalla prestazione, comunque denominati, devono includere:
a. costo diretto per l’acquisto di beni di consumo e servizi, ivi inclusi i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti nel corso della prestazione;
b. costo d'acquisto e\o noleggio e\o utilizzo di beni durevoli (apparecchiature tecnico-scientifiche e attrezzature) acquisiti e/o impiegati nella prestazione
c. costo di manutenzione dei beni durevoli impiegati nella prestazione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione stessa
d. oneri relativi all’uso dei locali, ove non compresi nelle spese generali della struttura
e. costi relativi al personale tecnico-amministrativo e assimilati così determinati[1]:
1) costo del personale tecnico-amministrativo che partecipa alla prestazione o svolge attività di diretto supporto alla prestazione in misura pari all'impegno temporale complessivo richiesto, calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione, agli stipendi tabellari individuali quando possibile ovvero medi per ogni categoria definiti annualmente con specifico provvedimento del direttore generale per la parte destinata ad essere svolta durante l’orario di lavoro e ai compensi per lavoro straordinario presunto nonché alle eventuali indennità od altri oneri accessori dovuti in ragione delle attività richieste per l’esecuzione della prestazione;
2) costi dei collaboratori esperti linguistici calcolati in base ad un compenso che sarà stabilito con Contratto Collettivo Integrativo a seconda del tipo di attività svolta;
f. costi relativi al personale docente così determinati[2]:
1) costo del personale docente che partecipa alla prestazione, in misura pari all'impegno temporale complessivo richiesto, calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione dei costi, agli stipendi tabellari individuali quando possibile ovvero medi per ogni categoria nonché alle eventuali indennità od altri oneri accessori dovuti in ragione delle attività richieste per l’esecuzione della prestazione;
2) costo di ricercatori a tempo determinato, dottorandi di ricerca e assegnisti che partecipano alla prestazione;
g. costo del personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato, dei ricercatori a tempo determinato e delle collaborazioni esterne[3];
h. costi derivanti da spese di viaggio e di missione del personale per l'esecuzione della prestazione;
i. costi per borse di studio e di approfondimento, borse di ricerca, borse di dottorato o assegni di ricerca[4].
j. eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione, ivi incluse imposte e tasse derivanti dal contratto/convenzione/accordo, salvo diversa disposizione di legge;
k. costi generali per la struttura interessata in misura stabilita dalla Struttura interessata all’interno di una forbice decisa anno per anno dal Consiglio di Amministrazione (percentuale minima e massima);
l. costi generali per l’Ateneo in misura definita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.
3. Devono essere contabilizzati tra i costi anche quelli relativi a prestazioni eventualmente rese da una Struttura dell’Ateneo diversa da quella responsabile dell’attività da realizzarsi per conto di/in collaborazione con terzi.
4. Nel caso di attività commerciali, il corrispettivo di cui al precedente comma 1 dovrà essere ricaricato di una percentuale del valore del corrispettivo (al netto di IVA), definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel suo ammontare minimo, a titolo di utile ed in ogni caso la determinazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.
5. Nel caso in cui il contratto, sulla base di un bando o di una normativa pubblica, preveda la rendicontazione analitica dei costi, la deliberazione, o il provvedimento di approvazione, può stabilire l’esclusione o riduzione di determinate categorie di costo incompatibili con la rendicontazione, ovvero la rendicontazione dei costi sostenuti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa specifica di riferimento.
6. Nelle ipotesi in cui il contratto con un ente pubblico preveda obbligatoriamente il cofinanziamento, il medesimo è consentito, oltre che con risorse finanziarie libere appositamente stanziate, anche avvalendosi delle seguenti voci di costo:
a. costo del personale docente impegnato nell'attività;
b. costo del personale TA e assimilati impegnato nell'attività;
c. costi generali della struttura e costi generali dell’Ateneo;
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, l'organo competente può, con provvedimento motivato, autorizzare la stipula di un contratto/convenzione/accordo con proventi ridotti nei seguenti casi:
a. Per contratti di natura commerciale, riducendo l’utile, anche sino al suo azzeramento, qualora le condizioni di mercato lo consentano o suggeriscano e purché ciò non costituisca una distorsione della concorrenza;
b. Per contratti/convenzioni/accordi, sia di natura commerciale che non, relativi a prestazioni con tariffe regolate per legge, regolamento o disposizione amministrativa;
c. Per convenzioni/accordi di natura non commerciale riducendo la quota di costi generali relativi alla struttura interessata.
8. Con adeguata motivazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la stipula di convenzioni/accordi di natura non commerciale con proventi ridotti con riferimento alla riduzione dei costi indiretti relativi al personale, a condizione che questi vengano espressamente indicati come co-finanziamento dell’Ateneo nel budget della prestazione.
9. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'IVA) per contratti e convenzioni sono stabiliti e approvati dall’Organo deliberante.
10. Le tariffe sono aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.