Articolo 9 – Prestazioni di formazione

Articolo 9 – Prestazioni di formazione

1.    Il corrispettivo da richiedere per le prestazioni di formazione è determinato ai sensi del precedente articolo 6.

2.    Nel caso di attività formative di natura istituzionale, istituite in collaborazione con Enti pubblici o privati, resta disciplinata dal presente Regolamento la parte economica oggetto dell’apporto finanziario dei partner.

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