Articolo 9 – Prestazioni di formazione
Articolo 9 – Prestazioni di formazione1. Il corrispettivo da richiedere per le prestazioni di formazione è determinato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Nel caso di attività formative di natura istituzionale, istituite in collaborazione con Enti pubblici o privati, resta disciplinata dal presente Regolamento la parte economica oggetto dell’apporto finanziario dei partner.