Articolo 11 – Attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni

Articolo 11 – Attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni

1.    Nel caso di attività per le quali ricorrono le condizioni che le qualifichino come “non commerciali”, la struttura interessata stima i costi necessari all’esecuzione della prestazione, sia diretti che indiretti, con i medesimi parametri - salvo l’utile - impiegati per le attività commerciali, e concorda il compenso da richiedere alla controparte in ragione dei rispettivi interessi di servizio pubblico.

2.    L’organo deliberante ne dà conto con la deliberazione di autorizzazione alla stipula della relativa convenzione.

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