Articolo 12 – Attività di consulenza intra moenia
Articolo 12 – Attività di consulenza intra moenia
1. L’attività di consulenza in regime di intra moenia è consentita ai professori e ricercatori a tempo pieno, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali, nonché del divieto di attività aventi carattere di abitualità, sistematicità e continuità e comunque riconducibili ad attività libero professionali, e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo.
2. L’attività di consulenza intra moenia comporta lo svolgimento della prestazione mediante utilizzo limitato delle risorse strumentali e logistiche dell’Università degli Studi di Trieste a fronte della trattenuta, da parte dell’Ateneo, di una parte del corrispettivo della prestazione.
3. Il professore o ricercatore a tempo pieno che svolga l’attività di consulenza in regime intra moenia può utilizzare la carta intestata e/o loghi dell’Università, del dipartimento o di altra struttura dell’Ateneo e il titolo funzionale ricoperto, i locali, le risorse informatiche e di trasmissione dati, le banche dati e le risorse bibliografiche, anche in forma elettronica, le attrezzature e le strumentazioni costituenti l’ordinaria dotazione d’ufficio, di proprietà o comunque dislocate presso l’Università degli Studi di Trieste. Resta fermo il divieto di coinvolgere nell’attività il personale dell’Ateneo, di qualsivoglia ruolo e\o tipologia contrattuale.
4. La parte del corrispettivo della prestazione trattenuta dall’Università degli Studi di Trieste è stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione. Il prelievo operato dall’Ateneo sul corrispettivo della prestazione è diviso tra il Dipartimento e l’Ateneo nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La gestione della fatturazione e della riscossione dell’incasso derivante dalla prestazione saranno gestite dai Dipartimenti medesimi che, trattenuta la quota di competenza, provvederanno a riversare periodicamente all’Amministrazione centrale la rimanenza. La corresponsione di quanto dovuto al docente avverrà tramite procedura stipendiale o tramite compensi. L’Amministrazione centrale svolgerà un costante monitoraggio e verifica della procedura.
6. Lo svolgimento di attività di consulenza esterna intra moenia, in violazione dei limiti suindicati comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 53, c. 7, d. lgs n. 165/2001 e in particolare, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso interamente dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università degli Studi di Trieste per essere destinato al Fondo Premialità[1].
[1]D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)