Articolo 13 - Strutture e responsabili
Articolo 13 - Strutture e responsabili
1. L'esecuzione delle prestazioni sarà affidata, di norma, ai Dipartimenti e alle strutture dell’Amministrazione Centrale, ai singoli professori e ricercatori e a singole unità di personale strutturato, secondo le competenze richieste dalle attività da svolgere.
2. Il Responsabile della Struttura (Direttore di Dipartimento, Dirigenti e/o Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale) individua il responsabile della prestazione nell’ambito del personale appartenente ai ruoli universitari, fra i professori e ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, preferibilmente di categoria EP e D, tenuto conto della prestazione da rendere e dei requisiti tecnico-professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.
3. Il responsabile può, altresì, essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione.
4. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui sopra sia necessaria l’iscrizione a un albo professionale, laddove consentito dalla normativa vigente in materia tale iscrizione dovrà essere posseduta dal responsabile della prestazione di cui al precedente comma 2.
5. Per le prove tecniche il responsabile può essere individuato dal competente organo e mantiene tale incarico fino a che non rinunci esplicitamente ad esso ovvero sia sostituito da altro responsabile.