Articolo 14 – Gruppo di lavoro
Articolo 14 – Gruppo di lavoro1. Il Responsabile della Struttura definisce, d’intesa con il responsabile della prestazione, il gruppo di lavoro individuando le persone ed il tempo di lavoro dedicato.
2. Solo nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata o di altre strutture dell'Università, è consentito fare ricorso a soggetti estranei all'Università stessa, limitatamente alla durata del contratto o convenzione o all'eventuale termine di utilizzo del contributo e nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo.
3. Nel caso in cui parte dell'attività da svolgere venga assegnata a personale dell'Università non appartenente alla struttura interessata, è fatto obbligo di acquisire preventivamente il nulla osta del responsabile della struttura di appartenenza (Direttore della struttura di appartenenza per il personale docente; Direttore del CLA per i CEL; Responsabili delle strutture di appartenenza per il PTA). In caso di diniego dell’autorizzazione, la competenza a decidere è attribuita, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al Rettore e al Direttore Generale.