Articolo 15 – Organizzazione del lavoro
Articolo 15 – Organizzazione del lavoro1. Il responsabile della prestazione definisce, di concerto con il committente, l’attività da svolgere sotto il profilo operativo, mantiene i contatti con l’esterno, organizza il gruppo di lavoro, gestisce i tempi di lavoro e amministra le risorse finanziarie e strumentali a disposizione della commessa in modo da garantire il rispetto degli impegni assunti e l’armonico svolgimento di tutte le attività.
2. Il gruppo di lavoro può essere modificato nel corso della vita del progetto, nel rispetto dei vincoli eventualmente fissati dal finanziatore ed accettati dall’Università, sia per assicurare l’esecuzione delle attività previste che per adeguarlo a nuove e diverse esigenze sopravvenute nell’organizzazione. In caso di impossibilità sopravvenuta del responsabile della prestazione, il competente organo provvede alla sua sostituzione.
3. Le prestazioni rese dal personale tecnico amministrativo sono svolte all’interno dell’orario ordinario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, ovvero al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, con il ricorso a ore straordinarie.
4. La prestazione svolta dal personale tecnico amministrativo, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, deve risultare dal sistema di rilevazione delle presenze.
5. La durata dell’orario di lavoro, comprensiva dell’impegno devoluto nell’ambito di progetti o attività di cui al presente articolo, non può superare i limiti consentiti dalla normativa vigente.
6. Le ore straordinarie necessarie all’esecuzione della commessa devono gravare sul piano finanziario della stessa.