Articolo 16 – Obblighi di riservatezza
Articolo 16 – Obblighi di riservatezza1. Il personale interessato a qualsiasi titolo dalle prestazioni di cui alla presente disciplina è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.
1. Il personale interessato a qualsiasi titolo dalle prestazioni di cui alla presente disciplina è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.