Titolo V – Riparto dei proventi

Titolo V – Riparto dei proventi 8861

Articolo 17 – Rendicontazione

Articolo 17 – Rendicontazione

1.    Al termine della prestazione il responsabile della stessa presenta:

a.    la relazione finale sullo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti;

b.    il rendiconto delle risorse umane impiegate in termini di tempo lavoro del personale che ha partecipato alla prestazione, sia in orario ordinario che straordinario;

c.    il consuntivo dei costi, comprensivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo, degli stanziamenti previsti per i relativi ammortamenti, degli importi accantonati per le spese generali, del costo del personale sulla base del rendiconto di cui alla precedente lettera b) e dei proventi effettivamente accertati ed incassati.

2.    Nel caso di prestazioni soggette a tariffario la relazione ed i consuntivi sono presentati annualmente dal responsabile della prestazione.

3.    Il consuntivo è  approvato dall’organo competente (Consiglio di Dipartimento o Consiglio di Amministrazione), che ne accerta la regolarità e la corrispondenza, laddove necessario, con il rendiconto presentato al finanziatore. 

4.    Gli atti autorizzativi dei contratti di cui al presente regolamento possono stabilire, in relazione al periodo temporale previsto per l'effettuazione della prestazione che il responsabile della stessa presenti al responsabile della struttura una relazione periodica sull’andamento della prestazione.

5.    Inoltre se il contratto è suddiviso in diverse fasi di attuazione è possibile, qualora sia stato riscosso il corrispettivo relativo a quella fase, procedere ad una rendicontazione intermedia del contratto ed al conseguente trasferimento intermedio delle somme ai fondi.

6.    Sulla base del consuntivo o della rendicontazione intermedia, la struttura responsabile versa al bilancio di Ateneo:

a)    le somme dovute a titolo di rimborso per i costi diretti relativi al pagamento di lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo ovvero di prestazioni aggiuntive dei CEL rendicontati come costi della prestazione;

b)    le somme dovute a titolo di rimborso per i costi indiretti rendicontati relativi a personale tecnico-amministrativo,

c)    le somme dovute a titolo di rimborso per i costi indiretti rendicontati relativi al personale docente e ricercatore

d)    L’importo relativo ai costi generali – quota di Ateneo;

e)    gli Utili maturati, nel caso di prestazione commerciale.

7.    L'Ateneo verifica tramite appositi audit interni l'andamento delle attività del presente regolamento. Nel caso gli audit evidenzino irregolarità nella rendicontazione delle attività propedeutiche al pagamento dei compensi o omessi o incompleti versamenti all'Ateneo, le cifre mancanti verranno addebitate alla struttura e detratte, per i Dipartimenti, dal Fondo di Finanziamento Ordinario.

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Articolo 18 – Fondo per il lavoro straordinario e Fondi per la produttività

Articolo 18 – Fondo per il lavoro straordinario e Fondi per la produttività

1.    Le somme versate all’Ateneo a titolo di rimborso dei costi di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera a) e b) vanno ad alimentare i seguenti fondi:

a.    Nella misura necessaria a rimborsare l’Ateneo dei corrispondenti costi da sostenere o già sostenuti:

                                  i.    Il fondo per il lavoro straordinario dedicato alle attività oggetto del presente regolamento;

                                 ii.    Il fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL;

b.    Nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

                                  i.    Il Fondo per la produttività collettiva ed individuale ed il Fondo comune di Ateneo, incrementando le risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi nonché specifiche attività, prestazioni o raggiungimento di risultati da parte del personale tecnico amministrativo;

2.    Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettera e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed individuale ed il Fondo comune di Ateneo.

3.    Con i predetti fondi vengono corrisposti:

a.    a valere sul fondo per il lavoro straordinario: al personale TA fino alla categoria D che ha partecipato alla prestazione, per la collaborazione prestata nei gruppi di lavoro in orario straordinario, il compenso relativo al numero delle ore di lavoro straordinario effettuato - purché la presenza in servizio risulti dagli appositi sistemi di rilevazione.

b.    A valere sul fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL: al personale CEL che ha partecipato alla prestazione, per la collaborazione prestata nei gruppi di lavoro in orario aggiuntivo, il compenso relativo alle prestazioni effettuate.

c.    A valere sul Fondo comune di Ateneo e sul Fondo per la produttività collettiva ed individuale, vengono corrisposti, con le modalità previste dal sistema di valutazione del personale e nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge:

                                  i.    compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che ha contribuito all’acquisizione delle commesse conto terzi o di finanziamenti privati

                                 ii.    compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che ha partecipato al gruppo di lavoro

                                iii.    compensi aggiuntivi al responsabile delle prestazioni

                               iv.    a tutto il rimanente personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo compensi incentivanti la produttività individuale.

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Articolo 19 – Fondo per la premialità

Articolo 19 – Fondo per la premialità

1.     Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera c) vanno ad alimentare, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il Fondo per la premialità di cui all’art. 9 comma 1 della Legge 240/2010. 

2.    A carico del Fondo per la premialità, vengono corrisposti, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, e nei limiti stabiliti dalla legge: 

      a) compensi aggiuntivi al personale docente che ha contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati;

      b) compensi aggiuntivi al personale docente che ha partecipato al gruppo di lavoro; 

      c) compensi aggiuntivi al responsabile delle prestazioni;

3.    Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettera e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la premialità.

4.     Le risorse non utilizzate per compensi aggiuntivi o alle quali i professori ed i ricercatori che ne saranno destinatari volessero rinunciare, confluiranno nel Fondo per la ricerca scientifica di Ateneo di cui al successivo art. 20.

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Articolo 20 – Fondo per la ricerca scientifica

Articolo 20 – Fondo per la ricerca scientifica

1.    Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettere d) ed e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la ricerca scientifica.

2.    Il Consiglio di Amministrazione premia i ricercatori che sin dall’approvazione del progetto dichiarassero di rinunciare ai compensi incentivanti eventualmente derivanti dall’apporto al Fondo per la premialità dal rimborso dei costi indiretti di personale rendicontati sul progetto medesimo, incrementando la misura di cui al comma 1 del presente articolo.

3.    Al medesimo Fondo affluiscono le risorse non utilizzate del Fondo per la Premialità di cui all’art. 19 e quelle relative ai premi ai quali i destinatari hanno rinunciato

4.    Con le risorse del Fondo per la ricerca scientifica l’Ateneo finanzia costi o investimenti destinati a sostenere e promuovere la ricerca scientifica.

5.    A questo fine, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le risorse del fondo vengono ripartite tra le strutture che le hanno generate in misura proporzionale ai relativi apporti; le strutture le assegnano ai professori ed ai ricercatori che hanno contribuito a generarle.

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Articolo 21 - Disposizioni abrogative, transitorie ed entrata in vigore

Articolo 21 - Disposizioni abrogative, transitorie ed entrata in vigore

1.    A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo.

2.    Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto del Magnifico Rettore di emanazione e si applica ai contratti stipulati e alla ripartizione dei compensi approvati/definiti successivamente a tale data.

3.    Per i progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimenti e non ancora approvati dal finanziatore alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione delega il Magnifico Rettore, che ne riporta al Consiglio di Amministrazione, ad apportare ai progetti le modifiche necessarie per adeguarli alle previsioni del Regolamento nei limiti in cui tali modifiche sono compatibili con le regole stabilite da ciascun finanziatore e con gli accordi già intercorsi, con l’obiettivo di pervenire al perfezionamento del contratto e di assicurarne la sua realizzabilità, senza ulteriori oneri per il bilancio dell’Ateneo.

4.    Il Magnifico Rettore rende conto al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione del Regolamento nei primi sei mesi dall’entrata in vigore per quanto attiene alle risorse economiche complessivamente gestite e le premialità erogate. Il Magnifico Rettore, decorso 1 anno dall’entrata in vigore del Regolamento, presenta altresì al Consiglio di Amministrazione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dall’applicazione del Regolamento.

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